LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 11-02-1992
REGIONE ABRUZZO

Norme sul controllo del randagismo,
istituzione dell' anagrafe canina e sulla protezione
degli animali da affezione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 8
del 5 marzo 1992

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del
termine di legge.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 (Finalità )
 1.  La presente legge, al fine di realizzare
sul territorio regionale un corretto rapporto
uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e
l' ambiente, disciplina la tutela delle condizioni
di vita degli animali da affezione, promuove la
protezione degli stessi, l' educazione al rispetto,
gli interventi per la prevenzione ed il controllo
del randagismo anche nei confronti dei
gatti in libertà , e istituisce l' anagrafe canina.
  2.  Sono disciplinati altresì  il trasporto, la
detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione
delle malattie proprie delle specie e di quelle
trasmissibili agli altri animali ed all' uomo.
  3.  Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni
pubbliche e private che comportino
maltrattamenti e sevizie degli animali, o che
siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità .
  4.  Anche l' animale morto o ucciso deve
essere trattato con rispetto.

 

 


TITOLO I
STRUTTURE SANITARIE

ARTICOLO 2

 (Programma di prevenzione del
randagismo e costruzione di
strutture di ricovero)
 1.  Entro il termine di cui al comma 3 dell'
art. 3 della L. 14/ 8/ 91, n. 281, la Giunta regionale,
sentite anche le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in
ambito regionale, adotta il Programma di prevenzione
del randagismo.
  2.  Il Programma, oltre agli interventi di
cui al comma 4 dell' art. 3 - L. 14/ 8/ 91, n. 281,
stabilisce annualmente i criteri di priorità  nell'
utilizzazione degli stanziamenti.
  3.  La Giunta regionale stilerà  un rapporto
annualmente sullo stato di attuazione della presente
legge.

 

 

ARTICOLO 3

 (Servizio Veterinario Unità  Locale
Socio Sanitaria)
 1.  Oltre alle normali funzioni di competenza,
il Servizio Veterinario di ogni ULSS
svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti
compiti:
  a) provvede alla tenuta dell' anagrafe canina,
curandone l' aggiornamento e trasmettendo,
nell' ambito del Sistema Informativo Veterinario
Regionale( LR 14/ 8/ 81, n. 33), ogni tre
mesi, una copia dell' anagrafe stessa alla Regione
ed ai Comuni competenti per territorio;
  b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni
aventi finalità  protezionistiche,
promuovendo o partecipando ad iniziative di
informazione e di educazione rivolte ai proprietari
di animali d' affezione e all' opinione
pubblica in genere, da svolgere anche nelle
scuole, per la protezione degli animali, il controllo
delle nascite ed il non abbandono;
  c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane,
avvisandolo dell' avvenuto cattura e del luogo ove si trova e
delle modalità  di riscatto;
  d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni
ed ogni altro intervento necessario per la cura
e la salute degli animali custoditi nelle apposite
strutture di ricovero;
  e) predispone, in caso di maltrattamenti, che
gli animali siano posti in osservazione per l' accertamento
delle condizioni fisiche, anche ai
fini della tutela igienico - sanitaria;
  f) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri
gestiti da associazioni, enti zoofili, e da privati;
  h) vigila sui professionisti convenzionati;
  i) dispone ogni altro intervento che si renda
necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia
dei cani non reclamati e dei quali non sia
possibile la cessione a terzi.
  2.  La Regione, ricevuti i dati dalle singole
 ULSS, attiva, nell' ambito del Sistema Informativo
Veterinario Regionale( LR 14/ 8/ 81,
n. 33), l' anagrafe regionale canina, i cui dati
sono pubblici e a disposizione di chiunque li
richieda.

 

 

ARTICOLO 4

 (Strutture di ricovero: canili e rifugi
per cani e gatti, asili per cani e gatti)
 1.  I canili comunali assumono la denominazione
di canili sanitari e, quali presidi sanitari,
svolgono i seguenti compiti e funzioni di
interesse pubblico:
  a) cattura dei cani vaganti (Capo VIII DPR
320/ 1954);
  b) isolamento ed osservazione dei cani e gatti
morsicatori (Capo VIII DPR 320/ 1954);
  c) ricovero e custodia dei cani vaganti, catturati,
ritrovati e di quelli maltrattati (art. 10 e artº
14 della presente legge);
  d) eventuali trattamenti terapeutici degli animali
ricoverati, nonchè  i trattamenti profilattici
di cui art. 2, comma 5, L. 14/ 8/ 91, n. 281;
  e) controllo delle popolazioni canina e felina,
anche ai fini demografici;
  f) pronto soccorso veterinario;
  g) vigilanza veterinaria delle strutture di ricovero
gestite da associazioni, enti o privati;
  h) ogni altro intervento che si rendesse necessario
ai fini della prevenzione del randagismo.
  2.  I rifugi per cani e gatti sono strutture di
ricovero pubbliche e di associazioni, iscritte
all' albo di cui al successivo art. 17, le quali
svolgono i seguenti compiti e funzioni:
  a) ricovero e custodia dei cani provenienti dai
canili sanitari;
  b) trattamenti di natura profilattico - terapeutica
agli animali ricoverati;
  c) controllo delle popolazioni canina e felina
mediante la limitazione delle nascite;
  d) ogni altro intervento che i Servizi veterinari
delle ULSS ritenessero necessario affidare
loro, ai fini della prevenzione del randagismo.
  3.  Gli asili per cani e gatti sono strutture
di ricovero costruite e gestite da privati o associazioni
senza i contributi regionali previsti
per le finalità  della presente legge.
  4.  I cani, catturati con metodi che non
comportino loro traumi o lesioni, vengono
custoditi nei canili sanitari gestiti dalle ULSS,
dove sono sottoposti a trattamenti veterinari
di natura profilattica e terapeutica.
  5.  La Regione, sentite le ULSS, le Province,
i Comuni, le Comunità  Montane e le associazioni
iscritte all' albo regionale di cui al successivo
art. 17, promuove e finanzia la costruzione
dei canili sanitari ed il risanamento dei
canili comunali già  esistenti e la costruzione
dei rifugi per cani e gatti.  La costruzione, il risanamento
e la gestione dei canili sanitari sono
affidate alle ULSS competenti per territorio.
  Per la realizzazione e la gestione dei rifugi per
cani e gatti la Regione concede appositi finanziamenti
ai Comuni singoli ed associati, alle
Comunità  Montane, alle ULSS e, mediante
apposite convenzioni con le ULSS, alle associazioni
protezionistiche iscritte all' albo di cui
al successivo art. 17.  La Regione concede appositi
finanziamenti in favore delle ULSS e
delle associazioni iscritte all' albo di cui al successivo
art. 17, finalizzati al mantenimento degli
animali nelle strutture di ricovero pubbliche
e convenzionate e ad interventi di natura
profilattico - terapeutica.
  6.  Per il ricovero dei cani catturati, ritrovati
o consegnati, nel caso in cui le strutture
pubbliche o convenzionate non abbiano capacità
recettive sufficienti, e nelle more del loro
adeguamento, si potrà  far ricorso a convenzioni
anche con asili per cani e gatti, purchè
tali strutture, regolarmente autorizzate, siano
sotto la direzione sanitaria di un veterinario
iscritto all' albo professionale e rispondano ai
criteri di massima di cui al successivo comma 7.
  7.  Agli animali custoditi nelle strutture di
ricovero devono essere assicurate condizioni
di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti,
avendo cura di evitare, in particolare,
condizioni di sovraffollamento e di promiscuità ,
tali da metterne in pericolo l' incolumità
e la salute, e di evitare la riproduzione incontrollata,
mediante l' adozione dei criteri di
massima da stabilire con apposito provvedimento
di Giunta regionale entro novanta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
  8.  Deve essere previsto un orario quotidiano
di apertura della struttura al pubblico.
  9.  In ogni struttura adibita a ricovero,
deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile,
un registro di carico e scarico delle
presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti
degli animali in essa presenti.

 

 

ARTICOLO 5

 (Pronto soccorso veterinario)
 1.  I canili sanitari sono dotati di un servizio
con reperibilità  permanente di pronto soccorso,
preposto ad interventi di tipo clinico,
chirurgico o di soppressione eutanasica.
  2.  Di ogni intervento dovrà  essere redatto
relativo referto, da annotare su apposito registro.

 

 


TITOLO II
ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO
POPOLAZIONE CANINA E FELINA

ARTICOLO 6

 (Anagrafe del cane)
 1.  E' istituita in tutto il territorio regionale
presso ogni ULSS l' anagrafe canina.  Il
proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo
dell' animale, residente in Abruzzo, è  tenuto a
notificare al Servizio Veterinario della ULSS
competente territorialmente per l' iscrizione
all' anagrafe, entro il termine di tre mesi dall'
entrata in vigore della presente legge, il possesso
di cani di età  superiore ai tre mesi, e, in
seguito, entro 15 giorni dal raggiungimento di
tale età  o dell' inizio del possesso stesso, indicandone
in quest' ultimo caso la provenienza.
  Dovrà , inoltre, notificare il parto di cagne, a
qualsiasi scopo detenute, entro 15 giorni dal
parto stesso, con l' indicazione del numero dei
nati, del sesso degli stessi, del numero di morti
e della destinazione dei cuccioli.
  2.  All' atto dell' iscrizione verrà  compilata
l' apposita scheda, utilizzando i modelli di cui
alla direttiva di attuazione dell' ordinanza del
Presidente della Giunta regionale n. 52 del
13/ 6/ 1986.  La scheda verrà  utilizzata anche
per la registrazione degli interventi di profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale.
  Nella redazione della scheda dovranno
inoltre essere specificati taglia, colore del mantello,
ed eventuali segni particolari.
  3.  Copia della scheda deve essere consegnata
al proprietario o al detentore e deve seguire
il cane nei trasferimenti di proprietà  o
detenzione.
  4.  Il proprietario o detentore è  tenuto a
comunicare alla ULSS entro trenta giorni l' eventuale
cambio di residenza.
  5.  In caso di violazione dell' obbligo di
iscrizione del cane all' anagrafe, oltre alle sanzioni
di cui al punto 2, art. 5, della L. 14/ 8/ 91,
n. 281, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento
dell' inflazione è  trasmesso dagli organi
di vigilanza entro cinque giorni dalla contestazione
del fatto all' interessato, dispone l' iscrizione
d' ufficio.

 

 

ARTICOLO 7

 1.  Il cane iscritto all' anagrafe è  contrassegnato
da un codice di riconoscimento, impresso
mediante tatuaggio indolore sulla parte
interna della coscia, preferibilmente sinistra,
in ottemperanza a quanto previsto dall' ordinanza
del Presidente della Giunta regionale nº
52 del 13/ 6/ 86 e direttive di attuazione.
  2.  Il tatuaggio va eseguito, entro e non oltre
120 giorni dalla notifica del possesso del
cane, a cura dei Servizi Veterinari della ULSS
o da veterinari liberi professionisti convenzionati
con le ULSS o autorizzati dalle stesse.
  3.  I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe
devono essere comunicati alle associazioni
protezionistiche che ne facciano richiesta.

 

 

ARTICOLO 8

 (Trasferimento, smarrimento
o morte del cane)
 1.  I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo
del cane, debbono segnalare al Servizio
Veterinario della ULSS di competenza i mutamenti
nella titolarità  della proprietà  o nella detenzione
o lo smarrimento o la morte dell' animale.
  2.  La segnalazione deve avvenire tempestivamente,
con qualunque mezzo e comunque
entro 48 ore, e deve essere confermata per
iscritto entro cinque giorni dagli eventi di cui
al precedente comma.  Nel caso di scomparsa,
dal luogo in cui è  custodito, di un cane di indole
aggressiva, la segnalazione va effettuata
immediatamente.
  3.  Nel caso di mutamento della residenza
del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento
della proprietà  o della detenzione,
il cane deve essere reiscritto presso l' anagrafe
della ULSS competente per territorio, con il
codice ad esso già  attribuito.
  4.  La disposizione di cui al precedente 3o
comma si applica anche ai cani provenienti da
altre regioni in cui è  istituita l' anagrafe canina
e che sono identificati con codice ad essi impresso.
  5.  Il proprietario o detentore a qualsiai
titolo di animale già  tatuato in altra regione,
dimorante temporaneamente in  Abruzzo per
un periodo superiore a dieci giorni, è  tenuto a
comunicare gli estremi di identificazione, anche
telefonicamente, al competente Servizio
Veterinario.

 

 

ARTICOLO 9

 (Abbandono degli animali)
 1.  E' vietato a chiunque l' abbandono dei
cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque
detenuto.
  2.  Sono considerati abbandonati i cani palesemente
incustoditi.
  3.  La soppressione degli animali da affezione
deve essere effettuata solo su richiesta
del proprietario, per fondati motivi di ordine
sanitario ed in modo esclusivamente eutanasico,
ad opera di un medico veterinario, il quale
rilascerà  all' interessato apposita dichiarazione
e ne informerà , indicando le motivazioni che
hanno resa necessaria la soppressione, il Servizio
Veterinario della ULSS competente per
territorio, anche per i conseguenti aggiornamenti
anagrafici.
  4.  Il proprietario o il detentore a qualsiasi
titolo degli animali di cui al comma 1, in caso
di sopravvenuta e comprovata impossibilità  di
mantenimento, può  consegnare l' animale al
canile sanitario.

 

 

ARTICOLO 10

 (Cattura, custodia e ricovero degli animali)
 1.  I cani vaganti senza controllo devono
essere catturati a cura del Servizio Veterinario
della ULSS competente per territorio, il quale
adempie agli obblighi di cui al precedente artº
3.  Sono vietati i metodi di cattura che comportino
traumi o lesioni agli animali.
  2.  E' vietato lasciare incontrollate le femmine
durante l' intero periodo estrale.
  3.  I cani catturati o ritrovati, regolarmente
registrati, vanno restituiti al proprietario
o detentore.
  4.  Le spese di custodia e mantenimento ed
eventuali cure dell' animale sono, in ogni caso,
a carico del proprietario o detentore.  Le tariffe
giornaliere sono determinate con apposito
provvedimento di Giunta regionale entro 90
giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
  5.  La decorrenza del periodo di custodia
ha inizio dal momento del ritrovamento dell'
animale iscritto all' anagrafe e tatuato, e, negli
altri casi, dal momento della cattura.
  6.  Gli animali ricoverati nei canili sanitari,
non reclamati entro quindici giorni, dopo
essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria
e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in
materia, possono essere affidati temporaneamente
e gratuitamente a privati, che diano garanzie
di buon trattamento, ad Enti o associazioni
protezionistiche.  Se non reclamati entro
i successivi quarantacinque giorni, diventano
definitivamente di proprietà  degli affidatari.
  7.  Gli animali ricoverati nei rifugi possono
essere ceduti a privati che ne facciano richiesta
e che diano garanzie di buon trattamento.
  8.  All' atto dell' affidamento deve essere
consegnato al detentore apposito certificato
sanitario.
  9.  I cani ospiti nelle strutture di ricovero
possono essere soppressi in, modo eutanasico,
soltanto nei casi di cui al comma 6, art. 2, Lº
14/ 8/ 91, n. 281.  La decisione spetta unicamente
al veterinario responsabile della struttura
il quale, prima di procedere alla soppressione,
deve informare il medico veterinario
designato dalle associazioni protezionistiche.
  Di ogni soppressione dovrà  essere redatto, dal
veterinario responsabile della struttura di ricovero,
relativo referto, da inserire al registro di
cui al comma 9 del precedente art. 4.
  10.  E' fatto divieto a chiunque di cedere
animali, ospiti delle strutture di ricovero, a
qualunque ente che effettui esperimenti su animali
o pratichi la vivisezione.
  11.  Gli Enti di gestione di parchi e di aree
protette, previa apposita convenzione con la
 ULSS territorialmente competente, possono
essere delegati alle operazioni di cattura dei
cani vaganti nell' ambito delle zone da essi gestite.
  Gli Enti di cui sopra, con le stesse modalità ,
possono essere delegati alla cattura dei
gatti vaganti, per i fini di cui al comma 8, artº
2, L. 14/ 8/ 91, n. 281.  Alle operazioni di cattura,
che devono espletarsi con le modalità  di cui
al comma 1, deve essere adibito personale con
idonea preparazione, ottenuta tramite partecipazione
a corso di formazione, da tenersi
presso enti o strutture regionali e nazionali,
esperte in materia, e sotto la vigilanza del Servizio
Veterinario della ULSS competente per
territorio.

 

 

ARTICOLO 11

 (Controllo delle nascite, delle malattie,
e profilassi)
 1.  Le ULSS promuovono ogni iniziativa
finalizzata al controllo delle nascite, ai fini
della sterilizzazione dei cani, tramite i propri
servizi veterinari o mediante convenzioni con
veterinari liberi professionisti.  Possono altresì
erogare presidi medico - chirurgici a fini profilattici
e terapeutici.

 

 

ARTICOLO 12

 (Protezione dei gatti in libertà )
 1.  La tutela dei gatti che vivono in libertà
è  effettuata dalle ULSS ai sensi dei commi 7 e seguenti,
art. 2, L. 14/ 8/ 91, n. 281.
  2.  La ULSS, anche avvalendosi della collaborazione
delle associazioni protezionistiche,
vigila sulle condizioni igienico - sanitarie
delle colonie feline urbane, attua i trattamenti
di profilassi e cura, che si rendano necessari,
nonchè  interventi di controllo delle nascite.
  2.  I gatti liberi possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati ed incurabili,
con le modalità  di cui al comma 9 del precedente
art. 10.

 

 


TITOLO III
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED
ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI
PROTEZIONISTICHE

ARTICOLO 13

 (Misure di protezione)
 1.  Chiunque possieda o detenga animali
da affezione, a qualunque titolo, è  obbligato a
provvedere ad un trattamento adeguato alla
specie, al mantenimento, ed alla nutrizione
degli stessi.
  2.  I cani debbono disporre, anche se legati
con catena, di uno spazio sufficiente, fornito
di struttura idonea a ripararli dalle condizioni
atmosferiche e tale da consentire un adeguato
movimento, che permetta il raggiungimento
del riparo e del contenitore dell' acqua e l possibilità
di accovacciarsi.  La catena, ove necessaria,
deve aver la lunghezze minima di m. 5
oppure di m. 4, se fissata, tramite un anello di
scorrimento ed un gancio snodabile, ad una
fune di scorrimento di almeno m. 5.
  3.  Ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 31/ 3/ 79, il Sindaco vigila sull'
osservanza delle predette misure di protezione,
anche avvalendosi delle guardie zoofile, di
cui al successivo art. 19, commi 2 e 3.

 

 

ARTICOLO 14

(Affidamento degli animali maltrattati)
 1.  Oltre alle sanzioni previste dall' art. 5,
L. 14/ 8/ 91, n. 281, nel caso siano accertati
maltrattamenti tali da denotare, da parte del
proprietario, la noncuranza dei doveri connessi
alla custodia e alla cura degli animali, il
Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento
viene inoltrato senza ritardo dall' organo
accertatore, dispone con immediatezza,
fatte le eventuali verifiche e sentito l' interessato
che ne abbia fatto richiesta, l' affidamento
in via cautelare dell' animale alle strutture di ricovero
di cui alla presente legge.
  2.  Le spese di custodia e delle eventuali
cure effettuate all' animale sono a carico del
proprietario, qualora sia accertata la fondatezza
della contestazione.
  3.  Il provvedimento viene revocato e l' animale
viene restituito, qualora si riveli l' infondatezza
della contestazione, o qualora vengano
comunque date assicurazioni di buon
trattamento, nel rispetto delle finalità  della
presente legge, a condizione che non ricorrano
ipotesi di recidiva specifica.

 

 

ARTICOLO 15

 (Trasporto di animali)
 1.  Il trasporto degli animali da affezione,
da chiunque sia effettuato e per qualunque
motivo, deve avvenire in modo adeguato alla
specie, con esclusione di ogni sofferenza.  Tale
norma si applica a tutte le fasi del trasporto,
comprese quelle di eventuale sosta o stanziamento.
  2.  Le modalità  di trasporto devono essere
tali da proteggere gli animali da intemperie o
lesioni e consentire altresì  l' ispezione e la cura
degli stessi.  La ventilazione, la temperature e
la cubatura devono essere adeguate alle condizioni
di trasporto ed alle specie animali trasportate.

 

 

ARTICOLO 16

 (Promozione educativa- corsi di formazione)
 1.  La Regione promuove, con la collaborazione
delle Province, dei Comuni, dei Servizi
Veterinari delle ULSS, dei Provveditorati
agli Studi e dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell' Abruzzo e del Molise, degli Ordini
professionali dei medici veterinari, e delle
Associazioni per la protezione degli animali,
programmi di informazione e di educazione al
rispetto degli animali ed alla tutela della loro
salute, al fine di realizzare sul territorio un
corretto rapporto uomo - animale.
  2.  La Regione, altresì  istituisce, in collaborazione
con Province, Associazioni ed Ordini
professionali dei medici veterinari, Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo
e del Molise, nell' ambito del piano annuale
di formazione professionale, corsi di
formazione e di aggiornamento per guardie
zoofile e di riqualificazione professionale del
personale dei Servizi Veterinari delle ULSS.
  3.  La Regione finanzia altresì  progetti
specifici, tesi a pubblicizzare e a propagandare
i contenuti della presente legge.

 

 

ARTICOLO 17

 (Istituzione albo regionale delle
Associazioni per la protezione degli animali)
 1.  E' istituito presso la presidenza della
Giunta regionale un albo regionale, al quale
possono essere iscritte le Associazioni per la
protezione degli animali, costituite per atto
pubblico, operanti nella Regione, che ne facciano
richiesta.
  2.  Per l' iscrizione all' albo, la Giunta regionale
predispone, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
un apposito disciplinare per il riconoscimento
delle Associazioni.
  3.  Ai fini dell' iscrizione all' albo, le Associazioni,
di cui al precedente comma, dovranno
presentare domanda scritta corredata
di copia dell' atto costitutivo e dello statuto, da
cui risultino le finalità  dell' associazione e l' assenza
di scopo di lucro.
  4.  La domanda dovrà  essere indirizzata al
Presidente della Giunta regionale, che comunicherà
alle Associazioni interessate l' accoglimento
o il diniego della domanda stessa entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  5.  All' albo sono altresì  iscritte a richiesta,
e senza ulteriore istruttoria, le Associazioni
nazionali che abbiano per fine statutario gli
obiettivi perseguiti dalla presente legge e che
operino, con strutture periferiche, in almeno
cinque regioni.

 

 

ARTICOLO 18

 (Servizio Sostitutivo Civile)
 1.  Per lo svolgimento della loro attività , le
Associazioni protezionistiche potranno avvalersi
anche di giovani, iscritti nelle liste di leva,
che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti
della L. 15/ 12/ 1972, n. 772, e successive modificazioni,
il riconoscimento dell' obiezione di
coscienza.
  2.  Il servizio sostitutivo civile nell' attività
di Guardia Zoofila dovrà  avvenire previa convenzione
tra il Ministero per la Difesa e gli
Enti o Associazioni indicati, A tal fine trovano
applicazione le norme del Decreto del Presidente
della Repubblica 28/ 11/ 77, n. 1139, recante
disposizioni per l' attuazione della Lº
15/ 12/ 1972, n. 772.

 

 


TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 19

 (Organi di vigilanza)
 1.  Salve le attribuzioni degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'
osservanza delle disposizioni della presente
legge sono preposti i corpi di Polizia Urbana e
Rurale dei Comuni, nonchè  gli organi di vigilanza
di cui dispongono Province ed ULSS.
  2.  Possono essere utilizzate anche guardie
zoofile volontarie dei Comuni, in conformità
dell' art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica
31/ 3/ 1979.  Le guardie zoofile verranno
altresì  nominate dal Presidente della
Giunta regionale, su proposta delle Associazioni
iscritte all' albo regionale, cui verrà  rilasciato
apposito tesserino di riconoscimento
dalla Regione Abruzzo.
  3.  Le guardie zoofile svolgono i loro
compiti a titolo volontario e gratuito, sotto la
direzione dei Servizi Veterinari delle ULSS.

 

 

ARTICOLO 20

 (Sanzioni amministrative)
 1.  Per le violazioni alle norme della seguente
legge, non sanzionate ai sensi dell' art. 5
- L. 14/ 8/ 91, n. 281, si applica la sanzione amministrazione
da L. 50.000 (cinquantamila) a
L. 300.000 (trecentomila).
  2.  Per l' accertamento, la contestazione ed
il pagamento delle sanzioni amministrative, di
cui al comma precedente, si applicano le disposizioni
della LR 19/ 7/ 1984, n. 47.
  3.  Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative,
di cui al precedente comma 1,
confluiscono nel fondo per l' attuazione della
presente legge, previsto nel successivo art. 23.

 

 


TITOLO V
PROVVIDENZE PER I DANNI
PROVOCATI DA CANI RANDAGI
O INSELVATICHITI

ARTICOLO 21

 (Indennizzo per danni causati da cani
randagi o inselvatichiti)
 1.  La Regione indennizza le aziende agricole
e zootecniche per le perdite di capi di bestiame,
causate da cani randagi o inselvatichiti,
ed accertate dal Servizio Veterinario della
 ULSS, d' intesa con gli Ispettorati Ripartimentali
delle Foreste.
  2.  I criteri e le modalità  per l' accertamento,
la valutazione e la liquidazione dei danni
saranno determinate con apposito provvedimento
della Giunta regionale.
  3.  L' indennizzo per le perdite di capi di
bestiame può  comunque essere erogato solo
nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza
alle prescrizioni di massima di Polizia
Forestale, vigenti nelle singole Province.

 

 

ARTICOLO 22

 (Norme transitorie e finali)
 1.  Ai fini dello svolgimento delle funzioni
di cui alla presente legge, le ULSS, fino a
quando non dispongano delle necessarie strutture
sanitarie e di sufficiente ed idoneo personale,
potranno ricorrere a convenzioni con
strutture private e con personale esterno, anche
sanitario, di comprovata esperienza nel
settore.
  2.  In sede di prima applicazione, i proprietari
o detentori di cani devono provvedere
all' iscrizione dei propri animali all' anagrafe
canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  3.  I Comuni trasmettono d' ufficio alle
 ULSS i dati e le informazioni, di cui sono in
possesso, a seguito della riscossione dell' imposta
comunale sui cani, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  I compiti assegnati dalla presente legge
ai Servizi Veterinari delle ULSS verranno
svolti dal Settore Veterinario dei Presidi Multizonali
di Igiene e Prevenzione entro sei mesi
dalla loro costituzione.
  5.  La Regione promuoverà  misure atte a
risolvere il problema della fecalizzazione urbana
nonchè  della presenza di animali sinantropici,
ai fini dell' igiene pubblica e della prevenzione
delle antropozoonosi.
  6.  Viene revocata la deliberazione del
Consiglio regionale n. 52/ 15 del 13 ottobre
1981 << Profilassi della rabbia >>.

 

 

ARTICOLO 23

 (Norma finanziaria)
 All' onere derivante dall' applicazione
della presente legge si provvede, ai sensi dell'
art. 41 della LR di contabilità  n. 81 del
29/ 12/ 1977, con i fondi assegnati dallo Stato in
applicazione della legge 14/ 8/ 1991, n. 281.
  Nello stato di previsione dell' entrata, per
il bilancio dell' esercizio 1992, è  istituito ed
iscritto - per memoria - il Cap. 23125( Tit. 2,
 Ctg. 3, Voce econ. 1) denominato << Assegnazione
dello Stato di Fondi in materia di animali
di affezione, e prevenzione del randagismo -
L. 14/ 8/ 91, n. 281 >>.
  Nello stato di previsione della spesa per il
bilancio dell' esercizio 1992, è  istituito ed
iscritto - per memoria - il Cap. 71582( Sett. 7,
 Tit. 1, Ctg. 5, Voce econ. 8, aggreg. econ. 2)
denominato << Istituzione anagrafe canina e
provvedimenti a tutela degli animali da affezione >>.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
 E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
 Data a L' Aquila, addì  11 febbraio 1992.